STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE CAMPER CLUB LA RUOTA APS
ART .1 (Denominazione e sede)
E’ costituita con sede legale in RHO Via Aspromonte 13 l’Associazione del terzo settore denominata: “CAMPER CLUB LA RUOTA” APS di seguito detta Associazione. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale..
L’eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti
L’Associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti dall’organo di amministrazione e sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
ART .2 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione,delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)
Lo statuto è inteso secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART .5 (Finalità e attività)
L’Associazione esercita, sul territorio italiano ed estero, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all’art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere “f”,”i” e “k”, intendendo operare nel settore del Turismo Sociale inteso come momento d’incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, regioni e nazionalità diverse. A tal fine l’attività istituzionale dell’Associazione sarà quella di:
Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all’aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l’aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell’ambiente nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo, per la coesione, la formazione e l’aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative indirizzate a organi pubblici e privati.
Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni come la gestione di aree attrezzate e/o rimessaggi per gli associati
Tali attività, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:
ART. 7
(Diritti e doveri dei soci)
Tutti i soci hanno pari diritti e doveri:
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino a 3 soci, se i soci sono inferiori a 500 e a 5 se i soci sono maggiori o uguali a 500. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dal Presidente ed approvata dai convenuti all’assemblea stessa. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea e l’Organo di Amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dall’Associazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affi sso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo di amministrazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. La votazione è, di norma in forma palese, tranne le votazioni riguardanti le persone..
ART .12 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
amministrazione è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri a 9 membri, ovvero da un numero dispari di membri, compreso il Presidente. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti
.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. E’ inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts (registro Unico Nazionale Terzo Settore).
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione il bilancio consuntivo e preventivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l’organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
L’organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte ogni anno.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell ’ organo di amministrazione si tengano per via telematica, (es. in teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell’ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale. In particolare si prevede che le riunioni del Consiglio Direttivo possano svolgersi attraverso posta elettronica, purché tutti gli interventi rimangano documentati ed allegati al verbale dell’assemblea redatto dal verbalizzante. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.
Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.
L’organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
ART. 17 (Segretario/Tesoriere
1 Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
d) predispone lo schema del progetto di preventivo finanziario, che sottopone all’organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio, che sottopone all’organo di amministrazione entro il mese di marzo. Qualora l’esercizio economico dell’Associazione superi per due esercizi consecutivi limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs n. 117/2017 deve essere costituito un Organo di revisione o incaricare dei Revisori dei conti legali iscritti nell’apposito registro.
e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’organo di amministrazione
1. Le mansioni di cui alla precedente lettere f) potranno essere attribuite ad un altro membro dell’Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il segretario
ART. 18 (Collegio arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di xxxxxxx il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
ART. 19 (Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
eredità, donazioni e legati;
contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
contributi dell’Unione europea e dì organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
I fondi sono depositati nella cassa o presso l’istituto di credito stabilito dall’organo di amministrazione.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili e beni registrati mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili
possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili e i beni registrati mobili, che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dei soci.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 (Bilancio)
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e art. 12 del presente Statuto.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita,a cura del Presidente presso la sede dell’Associazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da
apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente
anche socio.
ART. 28
(Responsabilità dell’Associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 29 (Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista
dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31 (Scioglimento e liquidazione)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.,la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.
L’Associazione si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall’Assemblea dei Soci.
In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione i beni, previo parere favorevole dell’organismo 9 della Legge 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
ART. 32
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e i
requisiti del quadro legislativo vigente ed applicabile.